Preliminarmente il Comune ha fatto rilevare che la società proponente, ai sensi di quanto disposto dal punto 6.5 della L.R. 42/2008 non aveva fatto pervenire copia degli elaborati progettuali vistata dal Settore Politiche Energetiche e/o accompagnata da autodichiarazione del rappresentante legale della società, attestante la piena conformità della stessa con quanto depositato presso il Dipartimento Attività Produttive con istanza di Autorizzazione Unica.
Stesso rilievo è stato mosso da tutti gli altri enti interessati per cui la conferenza è stata riconvocata per giorno 11 ottobre 2013.
Nel merito, il Comune di San Nicola Arcella, con un documento allegato agli atti, ha espresso contrarietà alla costruzione ed esercizio dell’impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica con potenza di 17,5 MW. Tale decisione è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n.9 del 29 giugno 2011 all’unanimità. Stessa contrarietà è stata espressa, in un Comune che vive essenzialmente di turismo, dall’associazione “Amici di San Nicola Arcella”- Onlus-, producendo in data 28 dicembre 2010 ricorso tramite lo Studio Legale Associato Fazio-Francia-Micele-Solazzi-Tavazzi, con sede in Bologna, avverso il parere favorevole espresso dal Nucleo VIA- VAS- IPPC del 27/03/2009, decreto DG n.9869 del 3/06/2009. La Consulta dei “Turisti cittadini non residenti”,organo consultivo del Comune, eletto direttamente ad ogni nuova consiliatura dai turisti proprietari di immobili e gestori di attività in San Nicola Arcella, ha espresso parere sfavorevole all’attuazione del progetto. Sulla problematica, con raccolte di firme si erano già espressi, in modo fortemente contrario, numerosissimi cittadini di San Nicola Arcella, chiedendo fra l’altro, l’indizione di un referendum, nel caso in cui si dovesse andare verso la realizzazione dell’impianto eolico. Il documento del Comune, in sintesi, fa riferimento al D. M. del 10 settembre 2010 (GU 18 settembre 2010 n. 219) e le relative Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, in modo particolare per gli impianti eolici, chiedendo la presentazione di un regolare progetto definitivo da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale. Il Comune di San Nicola Arcella appartiene naturalmente al Golfo di Policastro. Il Golfo di Policastro amministrativamente appartiene a tre regioni (Calabria, Lucania e Campania) e alle tre rispettive province (Cosenza, Potenza e Salerno). Nel Golfo di Policastro, per la parte ricadente nella Provincia di Cosenza, è presente un Parco Marino Regionale di interesse naturalistico, denominato “Riviera dei Cedri”, che si sviluppa intorno all’isola di Dino fino a Capo Scalea. Il Golfo offre inoltre baie, scogli e grotte di grande interesse naturalistico, che rappresentano nel loro insieme un’altra componente turistico-ecologica eccezionale. Altra componente territoriale attrattiva è rappresentata dal Parco del Pollino, raggiungibile lungo i sentieri che dalla Valle di San Nicola Arcella raggiungono le alture adiacenti al Parco. L’immagine della Torre Saracena, denominata Torre Crawford, situata sopra un contrafforte che protegge la baia del porto naturale del paese, costituisce un segno distintivo a livello culturale e di promozione turistica dell’intera Regione Calabria nei mercati internazionali. In attuazione dell’art.5 co. 5 del D.Lgs.85/2010, trasferimento agli enti territoriali dei beni demaniali nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione, il Palazzo dei Principi Lanza di Trabia, sito nel Comune di San Nicola Arcella, sarà trasferito in proprietà vincolata al rispetto del programma di valorizzazione, già approvato dal Ministero dei Beni Culturali e dall’Agenzia del Demanio, allo stesso Comune. L’edificio è destinato alla creazione di un centro di eccellenza per manifestazioni turistiche e culturali, un elemento di propulsione economico per tutto il territorio dell’Alto e Medio Tirreno Cosentino, ma soprattutto per l’intero Golfo di Policastro. Con Decreto Ministeriale del 15 dicembre 1969 è avvenuta la dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del Comune di San Nicola Arcella, ai sensi della legge 1497/1939. Gran parte del territorio comunale è cosi sottoposto a vincolo di natura paesaggistica. Il paesaggio costituisce l’elemento caratterizzante e fondamentale per lo sviluppo turistico-culturale dell’intero territorio comunale. Tale scelta è stata definita con il Documento Preliminare del nuovo PSC, già approvato dal Consiglio Comunale e discusso nella Conferenza di Pianificazione di giorno 12 maggio 2013. Nessun riferimento viene fatto all’installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili da fonte eolica, perché ritenuti devastanti sotto l’aspetto paesaggistico e naturalistico. Le già citate Linee Guida del Ministero, sottolineano che l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico. Gli aerogeneratori sono infatti visibili in qualsiasi contesto territoriale, con modalità differenti in relazione alle caratteristiche degli impianti ed alla loro disposizione, alla orografia, alla densità abitativa ed alle condizioni atmosferiche. L'alterazione visiva di un impianto eolico è dovuta agli aerogeneratori (pali, navicelle, rotori, eliche), alle cabine di trasformazione, alle strade appositamente realizzate e all'elettrodotto di connessione con la Rtn. La localizzazione dei parchi eolici è caratterizzata da un notevole impegno territoriale e diventa inevitabile la modificazione della configurazione fisica dei luoghi e la percezione dei valori ad essa associati, tenuto conto dell'inefficacia di misure volte al mascheramento. L'impianto eolico, sostengono le Linee Guida del Ministero, dovrebbe diventare una caratteristica stessa del paesaggio, contribuendo al riconoscimento delle sue specificità attraverso un rapporto coerente con il contesto. In questo senso l'impianto eolico determinerà il progetto di un nuovo paesaggio. Proprio questo il Comune vuole evitare! Non si vuole realizzare un nuovo paesaggio, ma preservare quello esistente! Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo. Andranno messe in evidenza"... configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad ambiti a forte valenza simbolica". Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del rendering, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto". L'analisi dell'interferenza visiva passa inoltre per i seguenti punti: b) ricognizione dei centri abitati e dei beni culturali e paesaggistici riconosciuti come tali ai sensi del decreto legislativo 42/2004, distanti in linea d'aria non meno di 50 volte l'altezza massima del più vicino aerogeneratore,( si ricorda che complessivamente si raggiunge un’altezza di 150,00 ml.) documentando fotograficamente l'interferenza con le nuove strutture; c) descrizione dell'interferenza visiva dell'impianto consistente in: -alterazione del valore panoramico del sito oggetto dell'installazione. Il problema cioè non riguarda la sola superficie territoriale d’intervento, ma l’inserimento nell’area più vasta che viene ad essere coinvolta. Dalla DGR della Calabria n.55 del 30 gennaio 2006: “vi sono aree in cui la velocità media del vento e la velocità costante, (tutte caratteristiche che non appartengono al territorio di San Nicola Arcella per l’assenza di vento, oppure vento fortissimo che determina il blocco della transitabilità del viadotto sulla ss 18 in prossimità del centro abitato) assieme ad un territorio marginale vasto e regolare, ad esempio, favoriscono la scelta dell’eolico. Altre invece dove è opportuno guardare a tecnologie rinnovabili più adatte al contesto. Valutare la vocazione di sviluppo del territorio che deve essere favorita e non ostacolata dal progetto. In una recente sentenza del Consiglio di Stato, n.1674/2013, la giurisprudenza amministrativa, in una vicenda relativa all’installazione di impianti eolici off-shore, ha posto alla base di una sua decisione un concetto di paesaggio alquanto ampio, che vale la pena di segnalare. La vicenda riguarda la realizzazione di un parco eolico in mezzo al mare, alla distanza di 5 km ca. dalla costa. Nello specifico, uno dei dubbi posti all’attenzione dei magistrati è stato proprio quello di capire se la collocazione a quella distanza dalla costa potesse inficiare sul vincolo paesaggistico (nell’ambito della VIA), se cioè quell’impianto, posto così lontano dalla costa, andasse comunque ad impattare sul paesaggio nel quale era collocato, specificando che nel corso del procedimento va in ogni caso valutata la visibilità che dalla costa si avrebbe dell’impianto, a maggior ragione quando il tratto di costa risulta sottoposto ad un vincolo paesaggistico sulla base di un provvedimento amministrativo statale o regionale. L’impianto da realizzare dovrà essere sottoposto alla Valutazione di Impatto Ambientale sulla base dello studio di impatto ambientale e del progetto definitivo. Ciò fin’ora non è stato fatto, perché il precedente nucleo di valutazione ambientale si è limitato ad una verifica di assoggettabilità, ritenendo di non dover procedere con una vera e propria verifica di impatto ambientale. Ciò è veramente scandaloso! Se non si adotta la procedura VIA in un caso del genere, in quali altri casi potrà essere adottata? All’impresa proponente l’impianto, che ha dichiarato di essere a disposizione del Comune per concordare eventuali modifiche al progetto, chiediamo, fin da subito, la presentazione di un regolare progetto definitivo con i contenuti stabiliti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e una vera e propria procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Perché l’impresa proponente, se ritiene poco impattante l’impianto, rifiuta la procedura VIA? Il progetto definitivo deve comprende relazione geologica e geotecnica definitiva (sulla base di indagini specifiche), rilievi plano-volumetrici, calcoli delle strutture e degli impianti, elenco prezzi, computo, disciplinare descrittivo elementi tecnici, quadro economico, indicazioni piano della sicurezza. Diventano fondamentali le planimetrie stradali e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). Le planimetrie dovranno contenere una rappresentazione del corpo stradale ed idraulico. Il corpo stradale dovrà essere rappresentato in ogni sua parte (scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto), allo scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura. Dovranno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte (art.28 comma 5. DPR 207/2010). I profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare dovranno essere in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze e contenere l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non dovrà essere inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze (art.28 comma 5.p DPR 207/2010). Se si farà tutto questo, emergerà in modo eclatante l’effetto devastante dell’impianto eolico sul territorio di San Nicola Arcella e l’intero Golfo di Policastro. Ed è questo il motivo della nostra contrarietà.
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